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CODICE DEONTOLOGICO

 

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme deontologiche definiscono le condizioni di onore, di probità e di riservatezza che tutti i membri dell’Associazione si impegnano a rispettare nell’esercizio della professione di interprete.

 

Art. 2 – ATTIVITA’ ALL’ESTERO

Nell’esercizio dell’attività professionale all’estero gli interpreti sono soggetti alle norme deontologiche interne nonché alle norme deontologiche dell’Associazione presente nel Paese in cui viene svolta l’attività, se ciò è previsto da condizioni di reciprocità.

 

Art. 3 – DOVERE DI DIGNITA’ E DECORO

L’interprete deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. È fatto divieto all’interprete, nell’esercizio della professione, di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni circa la propria ideologia politica e di credo religioso.

 

Art. 4 – DOVERE DI LEALTA’ E CORRETTEZZA

L’interprete deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. All’interprete è assolutamente vietato tratte un utile personale da informazioni di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione. L’interprete deve svolgere il proprio incarico con obiettività ed equidistanza, e l’interprete di tribunale deve tenere sempre presente il fatto che opera nell’interesse superiore della Giustizia.

Il rapporto tra gli interpreti deve ispirarsi a principi di reciproco rispetto e lealtà, è altresì vietata ogni attività di “concorrenza sleale” perpetrata ai danni di altri interpreti.

 

Art. 5 – DOVERE DI SEGRETEZZA E DI RISERVATEZZA

È dovere dell’interprete conservare il segreto sull’attività prestata e mantenere comunque la riservatezza degli affari trattati e dei documenti in occasione di riunione/incontri privati e conferenze/congressi pubblici e su tutto ciò che è stato appreso nell’esercizio della professione.

 

Art. 6 – DOVERE DI INDIPENDENZA

L’interprete ha il dovere di mantenere la propria indipendenza nell’esercizio dell’attività professionale, deve avere coscienza dell’importanza del proprio lavoro, deve avere autonomia di decisione sull’accettazione o il rifiuto dell’incarico, sulle tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso.

 

Art. 7 – DOVERE DI COMPETENZA

L’accettazione di un determinato incarico professionale  fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico. In ogni caso l’interprete deve comunicare al committente l’eventuale necessità di integrazione con un altro collega.

 

Art. 8 – DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

È dovere dell’interprete curare costantemente la propria preparazione professionale partecipando a seminari e corsi di aggiornamento organizzati da ANIOS e/o da altri Enti/organizzazioni scelti in base alle proprie esigenze formative.

 

Art. 9 – DOVERE DI ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE

L’interprete nha il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle norme in vigore.

 

Art. 10 – DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE

L’interprete, nell’esercizio della sua attività, deve astenersi da qualsiasi forma di intermediazione a scopo di lucro.

 

Art. 11 – DOVERE DI RISPETTARE LE CONDIZIONI DI LAVORO

È dovere dell’interprete rispettare le condizioni di lavoro definite da ANIOS.






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