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CODICE DEONTOLOGICO
Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Le norme deontologiche definiscono le
condizioni di onore, di probità e di riservatezza che tutti i membri
dell’Associazione si impegnano a rispettare nell’esercizio della professione di
interprete.
Art. 2 – ATTIVITA’ ALL’ESTERO
Nell’esercizio dell’attività
professionale all’estero gli interpreti sono soggetti alle norme deontologiche
interne nonché alle norme deontologiche dell’Associazione presente nel Paese in
cui viene svolta l’attività, se ciò è previsto da condizioni di reciprocità.
Art. 3 – DOVERE DI DIGNITA’ E DECORO
L’interprete deve ispirare la propria
condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. È fatto divieto
all’interprete, nell’esercizio della professione, di esprimere opinioni
politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni circa la propria ideologia
politica e di credo religioso.
Art. 4 – DOVERE DI LEALTA’ E CORRETTEZZA
L’interprete deve svolgere la propria
attività professionale con lealtà e correttezza. All’interprete è assolutamente
vietato tratte un utile personale da informazioni di cui venga a conoscenza
nell’esercizio della professione. L’interprete deve svolgere il proprio incarico
con obiettività ed equidistanza, e l’interprete di tribunale deve tenere sempre
presente il fatto che opera nell’interesse superiore della Giustizia.
Il rapporto tra gli interpreti deve
ispirarsi a principi di reciproco rispetto e lealtà, è altresì vietata ogni
attività di “concorrenza sleale” perpetrata ai danni di altri interpreti.
Art. 5 – DOVERE DI SEGRETEZZA E DI RISERVATEZZA
È dovere dell’interprete conservare il
segreto sull’attività prestata e mantenere comunque la riservatezza degli affari
trattati e dei documenti in occasione di riunione/incontri privati e
conferenze/congressi pubblici e su tutto ciò che è stato appreso nell’esercizio
della professione.
Art. 6 – DOVERE DI INDIPENDENZA
L’interprete ha il dovere di mantenere
la propria indipendenza nell’esercizio dell’attività professionale, deve avere
coscienza dell’importanza del proprio lavoro, deve avere autonomia di decisione
sull’accettazione o il rifiuto dell’incarico, sulle tecniche e sulle modalità di
svolgimento dello stesso.
Art. 7 – DOVERE DI COMPETENZA
L’accettazione di un determinato
incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico. In
ogni caso l’interprete deve comunicare al committente l’eventuale necessità di
integrazione con un altro collega.
Art. 8 – DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
È dovere dell’interprete curare
costantemente la propria preparazione professionale partecipando a seminari e
corsi di aggiornamento organizzati da ANIOS e/o da altri Enti/organizzazioni
scelti in base alle proprie esigenze formative.
Art. 9 – DOVERE DI ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE
L’interprete nha il dovere di
provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle norme in
vigore.
Art. 10 – DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE
L’interprete, nell’esercizio della sua
attività, deve astenersi da qualsiasi forma di intermediazione a scopo di lucro.
Art. 11 – DOVERE DI RISPETTARE LE CONDIZIONI DI LAVORO
È dovere dell’interprete rispettare le
condizioni di lavoro definite da ANIOS.
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