Statuto

Anios associazione
interpreti di lingua dei segni italiana
TITOLO I
COSTITUZIONE,
DENOMINAZIONE, SCOPI
Art.1
E’
costituita l’ANIOS, l’associazione interpreti di lingua
dei segni italiana, associazione professionale apartitica senza
finalità di lucro e senza preclusione di razza, religione e
sesso. La sede dell’associazione è sita presso il domicilio/la residenza del Presidente Nazionale.
L’ANIOS
rappresenta tutti quegli interpreti aventi quali lingue
lavorative almeno: l’Italiano e la Lingua dei Segni Italiana
(LIS).
La durata
dell’associazione è di anni 50 (cinquanta) e potrà
essere prorogata con delibera del Congresso Nazionale. La data
decorre da oggi, addì 28 maggio 2000.
Art. 2
L’ANIOS,
associazione di categoria è organizzata in Consigli Regionali.
I Consigli Regionali rispondono al Comitato Centrale Esecutivo
(C.C.E.), che ne esercita il controllo secondo lo spirito dello
Statuto e del Regolamento interno.
Art. 3
L’Associazione,
che non persegue scopi di lucro né scopi politici, si propone:
di
rappresentare e tutelare gli interessi professionali degli associati
che esercitano l’attività in forma autonoma o
dipendente;
di
garantire standard professionale di qualità;
di
offrire consulenza didattica, linguistica e scientifica nell’ambito
dell’interpretazione da e in L.I.S.;
di
promuovere attività di formazione, aggiornamento
professionale e di informazione sull’attività di
interpretazione da e in L.I.S. e sulla figura professionale
dell’interprete in lingua dei segni;
di
collaborare con gli organismi nazionali ed internazionali che
perseguono le stesse finalità e con le associazioni nazionali
ed internazionali dei sordi;
di
promuovere attività di studio, di ricerca, convegni nazionali
ed internazionali sulla interpretazione da e in L.I.S. e in altre
lingue dei segni;
di
promuovere iniziative volte al riconoscimento di uno stato giuridico
professionale;
di
promuovere gli aspetti etici, sociali e della salute nonchè il
rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro,
di
promuovere azioni di tutela del diritto di autore delle
traduzioni/interpretazioni effettuate dagli associati
di
promuovere ogni altra attività affine agli scopi sopra
elencati.
TITOLO II
SOCI
Art. 4
L’Associazione
si compone di associati fondatori, associati ordinari e sostenitori.
Sono
associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione
dell’associazione e sono intervenuti all’atto
costitutivo.
Gli
associati ordinari sono coloro che sono in possesso del diploma
professionale/attestato o laurea in cui compaia la dicitura di
“interprete” in Lingua dei Segni Italiana legalmente
riconosciuta, che superino la prova di idoneità professionale
di ammissione prevista dall’Associazione.
Gli
associati sostenitori sono coloro che contribuiscono a favore
dell’Associazione sia economicamente che culturalmente.
Gli
associati sostenitori non possono ricoprire cariche elettive in seno
all’Associazione.
L’associarsi
ad ANIOS è incompatibile con l’essere associato ad altra associazione di categoria analoga.
Ricoprire
incarichi elettivi in ANIOS è altresì incompatibile con
il ricoprire incarichi elettivi in associazioni, gruppi, enti,
cooperative con scopi affini operanti nell’ambito della
sordità; è altresì incompatibile con
collaborazioni di carattere amministrativo con dette istituzioni.
Art. 5
Tutti gli
associati sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente
Statuto, del Regolamento Interno e il Codice di Etica Professionale,
nonché le direttive e le deliberazioni degli organi
dell’associazione.
Art. 6
Gli associati sono tenuti al versamento, al Consiglio
Regionale di appartenenza, di una quota associativa annuale che deve
essere versata entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.
L’esercizio
dei diritti e dei doveri sociali spetta ai soci in regola con la
quota associativa.
Art. 7
La qualità
di associato cessa per:
TITOLO III
ORGANI
Art. 8
Sono organi
amministrativi centrali dell’associazione:
il
Congresso Nazionale;
il
Presidente Nazionale;
il
Comitato Centrale Esecutivo;
il
Consiglio Direttivo Nazionale;
il
Collegio dei Revisori;
il
Collegio dei Probiviri;
Sono organi
periferici:
il
Congresso Regionale
l’Assemblea
Regionale;
il
Presidente Regionale;
il
Consiglio Regionale;
TITOLO IV
CONGRESSO
NAZIONALE
Art. 9
Il Congresso
Nazionale si compone di tutti gli associati. Esso elegge gli organi
dell’associazione.
Spetta al
Congresso Nazionale:
-
stabilire le direttive dell’Associazione sul piano associativo
e professionale;
discutere
e deliberare sulle modifiche allo Statuto, al Regolamento interno,
al Codice Deontologico;
eleggere
il Comitato Centrale Esecutivo che provvederà ad eleggere al
suo interno il Presidente;
eleggere
il Collegio dei Revisori;
eleggere
il Collegio dei Probiviri.
Art. 10
Il Congresso
Nazionale è convocato in via ordinaria ogni tre anni. Può
essere convocato in via straordinaria secondo le norme del
regolamento su delibera del Comitato Centrale Esecutivo e/o su
richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale e/o quando ne facciano
richiesta i due terzi dei soci ordinari.
TITOLO V
PRESIDENZA
NAZIONALE
Art. 11
Il
Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell’associazione
a tutti gli effetti di legge. Dura in carica tre anni e può
essere rieletto anche se per non più di tre mandati
consecutivi.
Il
Presidente Nazionale presiede il Comitato Centrale Esecutivo ed il
Consiglio Direttivo Nazionale, e ratifica tutte le disposizioni
amministrative ed organizzative inerenti al funzionamento
dell’associazione, deliberate dal C.C.E.
In caso di
assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente Nazionale
il quale esercita le funzioni di Presidente anche in caso di vacanza
della carica.
TITOLO VI
COMITATO
CENTRALE ESECUTIVO
Art. 12
Il Comitato
Centrale Esecutivo è composto da cinque membri. Di esso fanno
parte il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, il
Tesoriere Nazionale e due Consiglieri. Dura in carica tre anni; si
riunisce almeno tre volte l'anno, secondo le norme del
Regolamento.
Il Comitato
Centrale Esecutivo attua le linee guida dell’associazione e ne
promuove le attività secondo lo spirito del Congresso
Nazionale.
Il Comitato
provvede all’amministrazione ordinaria dell’associazione,
ammette tutti i nuovi associati. Nelle regioni ove non esista il
Consiglio Regionale, convoca il primo Congresso Regionale come da
art. 16 del presente Statuto; ratifica gli atti per la costituzione
dei Consigli Regionali; vigila sull’andamento contabile -
amministrativo degli organi periferici.
Il Tesoriere
Nazionale provvede all’amministrazione delle entrate, delle
uscite e del patrimonio sociale; firma gli ordini di incasso e di
pagamento e prepara annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio
preventivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo
Nazionale.
TITOLO
VII
COLLEGIO
DEI REVISORI
Art. 13
Il Collegio
dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti dal
Congresso Nazionale; i membri effettivi eleggono tra loro il
Presidente del Collegio dei Revisori.
I singoli
revisori possono essere riconfermati ma non oltre il terzo mandato
consecutivo. Il Collegio dei Revisori ha il compito di esaminare gli
atti contabili dell’associazione e la situazione di Cassa e di
riferire al Comitato Centrale Esecutivo sul bilancio delle entrate e
delle uscite.
TITOLO VIII
COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
Art.
14
Il
Collegio dei Probiviri viene eletto dal Congresso Nazionale in
coincidenza all’elezione del Comitato Centrale Esecutivo ed è
composto da tre associati di cui uno come presidente.
Esprime
pareri vincolanti sul comportamento degli associati in relazione allo
statuto ed al Regolamento e decide sui ricorsi in materia
disciplinare.
TITOLO IX
CONSIGLIO
DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 15
Il Consiglio
Direttivo Nazionale è composto di diritto dai Presidenti e dai
Vicepresidenti Regionali oltre ai membri del Comitato Centrale
Esecutivo, tra cui il Presidente Nazionale che lo presiede; si
riunisce almeno due volte all’anno di cui una entro il dì 30
(trenta) giugno.
Il Consiglio
Direttivo Nazionale esamina ed approva il bilancio preventivo e
consuntivo redatto dal Tesoriere Nazionale, predispone il tariffario
e stabilisce la misura delle quote del tesseramento indicando le
ripartizioni della quota sociale tra la Sede Nazionale ed i Consigli
Regionali; nomina ogni tre anni la Commissione Esaminatrice
Nazionale, composta da cinque membri.
Il Consiglio
Direttivo Nazionale vigila che le linee guida siano correttamente
attuate dal C.C.E..
TITOLO X
CONGRESSO
REGIONALE
Art. 16
Ogni
qualvolta in una regione si raggiunga il numero di tre associati, il
Comitato Centrale Esecutivo deve,entro 3 anni, indire il primo Congresso Regionale
per la nomina degli organi previsti dallo Statuto. Il Congresso
Regionale si compone di tutti gli associati della regione; esso
elegge: il Presidente regionale e i membri del Consiglio regionale.
Si riunisce
in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria secondo le
norme del regolamento.
ASSEMBLEA
REGIONALE
Art. 17
L’Assemblea
Regionale di tutti gli associati della regione, convocata dal
Presidente Regionale, si riunisce ordinariamente almeno una volta
all’anno e straordinariamente, secondo le norme del
Regolamento. Esamina ed approva i bilanci, esamina i problemi della
categoria nell’ambito della regione, lo sviluppo
dell’Associazione e la tutela degli associati a livello
regionale.
TITOLO XI
PRESIDENTE
REGIONALE
Art. 18
Il
Presidente Regionale è il rappresentante dell’ANIOS
nella regione d’appartenenza, viene eletto dal Congresso
Regionale e dura in carica tre anni.
Il
Presidente del Consiglio Regionale coordina l’attività
del Consiglio stesso, in armonia con i deliberati degli organi
centrali dell’Associazione.
In caso di
assenza o di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente
Regionale.
CONSIGLIO
REGIONALE
Art. 19
Il Consiglio
Regionale è composto da: Presidente, Vicepresidente e da un
minimo di uno ad un massimo di tre consiglieri regionali, di cui uno
sarà il tesoriere.
Il Consiglio
Regionale provvede all’esecuzione delle linee guida
dell’Assemblea Regionale e degli organi centrali
dell’associazione.
Il Consiglio
Regionale redige ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo e lo
rimette per l’approvazione all’Assemblea Regionale e lo
invia al C.C.E. per la compilazione della bilancio generale.
TITOLO XIII
PATRIMONIO
E FINANZE
Art. 20
L’esercizio
finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre
di ciascun anno; entro il trenta giugno il Tesoriere Nazionale cura
la compilazione del bilancio delle entrate e delle uscite, in
collaborazione col Presidente Nazionale e lo consegna al Collegio dei
Revisori per i compiti di sua spettanza.
Analoga
disposizione deve essere attuata anche dal Tesoriere Regionale entro
il trenta aprile.
Le modalità
di gestione dei fondi e del patrimonio dell’associazione sono
stabilite nel Regolamento Interno.
TITOLO XIV
SCIOGLIMENTO
Art. 21
La
trasformazione e lo scioglimento dell’associazione devono
essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza
qualificata dei due terzi degli associati aventi diritto di voto.
Il Congresso
Nazionale nominerà un Collegio di tre Liquidatori e delibererà
sulle destinazioni da dare alle attività nette patrimoniali,
ovvero sulle modalità di reperimento dei fondi necessari a
coprire la passività.
TITOLO XV
DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 22
Il Comitato
Centrale Esecutivo e i vari Consigli Regionali possono nominare
personale tecnico professionale utile al raggiungimento dello scopo e
degli obiettivi associativi.
Art. 23
Per quanto
non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Regolamento Interno
ed alle Norme vigenti relative la professione.
Il
Regolamento Interno dovrà essere approvato dal Congresso
Nazionale.
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